Contratto di somministrazione

Il D.Lgs. n. 24/2012, entrato in vigore il 6 aprile 2012, ha modificato il D.Lgs. 276/2003 in materia di lavoro interinale introducendo nuove sanzioni.

Contratto di somministrazione

Il D.Lgs. n. 24/2012, entrato in vigore il 6 aprile u.s.ha introdotto una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250 in caso di mancata comunicazione da parte dellazienda utilizzatrice alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali o, in mancanza di queste, alle associazioni sindacali territoriali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale delle seguenti informazioni:

  • il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione (entro i cinque giorni successivi ove ricorrano invece motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto);
  • ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La stessa sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.250 è stata prevista anche nel caso in cui lazienda utilizzatrice non informi i lavoratori somministrati dei «posti vacanti» a tempo indeterminato o violi il diritto del lavoratore somministrato a ricevere condizioni di base di lavoro e doccupazione «complessivamente non inferiori» a quelle dei dipendenti di pari livello dellutilizzatore a parità di mansioni svolte, nonché in caso di illecita esclusione del lavoratore in somministrazione dai servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dellazienda utilizzatrice.

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