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Dal 1°gennaio 2009 operativo l`accordo integrativo provinciale


31/12/2008 - In data 17 Novembre 2008, dopo una lunga trattativa, Confcommercio Catania e le OO.SS. Dei Lavoratori Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto un accordo integrativo Provinciale che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2009 e sarà valido per tutte le imprese o singoli punti vendita che operano nel settore del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Catania.
Con il contratto integrativo territoriale la provincia di Catania potrà contare su uno strumento sindacale per il rilancio delloccupazione nelle imprese del Terziario.
La sottoscrizione del contratto integrativo provinciale rappresenta una tappa fondamentale nella storia delle relazioni sindacali della provincia, che dimostra limportanza della locale concertazione avviata tra la Confcommercio di Catania e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, ed è il risultato di un lavoro sindacale, iniziato da diversi anni, che mira, grazie anche alla valorizzazione del ruolo dellEnte Bilaterale del Terziario di Catania EBT, a conciliare le esigenze degli imprenditori e dei lavoratori nellottica di un rilancio occupazionale che prende le mosse da soluzioni contrattuali sempre più qualificanti ed innovative.
Laccordo appena sottoscritto introduce novità improntate ai criteri di flessibilità che possono permettere alle imprese del terziario di affrontare lattuale fase economica con una marcia in più e presenta intese specifiche molto più ampie rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro.
1. Viene modificato, in via sperimentale, quanto previsto per il lavoro domenicale dal CCNL Terziario del 18 luglio 2008, con lintroduzione della volontarietà della prestazione da parte dei lavoratori a tempo pieno, che abbiano il riposo settimanale coincidente con la domenica, e con laumento delle percentuali di maggiorazione da corrispondere, con decorrenze diverse, anche ai lavoratori il cui riposo è fissato in giorno diverso dalla domenica.
2. Viene introdotta la possibilità di costituire rapporti di lavoro part time, a tempo determinato e indeterminato, inferiore a 16 e 18 ore settimanali per le imprese che occupano rispettivamente fino a 30 dipendenti o più di 30 dipendenti, e con il solo limite di non essere inferiori alle 8 ore settimanali.
3. Viene introdotta una modifica alla durata del rapporto di apprendistato la cui estinzione passa, ad esempio per il conseguimento della qualifica del IV livello contrattuale, da 48 mesi a 60 mesi (cinque anni, mentre la percentuale di conferma viene elevata all85%)
, 4. Vengono definite le modalità per la formazione degli apprendisti allinterno delle aziende.
5. Viene rafforzato il ruolo dellEnte Bilaterale del Terziario, E.B.T., della Provincia di Catania quale strumento delle parti con finalità operative ad esempio con lerogazione della formazione degli apprendisti per la relativa certificazione, con la formazione dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza RLS;
6. Inoltre le Parti hanno convenuto in merito alla istituzione, in seno allEnte Bilaterale Provinciale del Terziario, della Commissione paritetica per la certificazione dei contratti di lavoro secondo le previsioni di cui allart. 75 del Decreto Legislativo n° 276/2003.
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